Reclutamento personale docente
Immissioni in ruolo del personale docente — A.S. 2026/2027
Criteri e modalità operative: fasi della procedura, ripartizione dei posti, domanda, accettazione, rinuncia, riserve e adempimenti.
Guida riepilogativa e ragionata delle regole di reclutamento a tempo indeterminato del personale docente per l'anno scolastico 2026/2027. Il documento illustra le fasi della procedura, i criteri di ripartizione dei posti, le modalità di presentazione della domanda, le regole di accettazione e rinuncia, le quote di riserva, le precedenze e gli adempimenti successivi alla nomina.
1. Fase propedeutica: assegnazione della sede ai vincitori non abilitati
Prima dell'avvio delle immissioni in ruolo 2026/2027, gli Uffici scolastici devono completare l'assegnazione della sede ai vincitori di concorso privi di abilitazione.
Chi riguarda
Docenti vincitori di concorso su posto comune della scuola secondaria, non ancora abilitati, già assegnati alla provincia e individuati:
- dopo il 31 agosto 2025, da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto 2025; oppure
- dopo il 31 dicembre 2025, da graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre 2025.
Scelta della sede
La sede è scelta tra i posti vacanti disponibili dopo la mobilità.
Due scenari in base al possesso dell'abilitazione
| Situazione al momento del contratto | Tipo di contratto | Decorrenza |
|---|---|---|
| Abilitazione già conseguita | Tempo indeterminato | Giuridica dal 1° settembre 2026; economica dalla presa di servizio |
| Abilitazione non ancora conseguita | Tempo determinato finalizzato al ruolo | Trasformazione a tempo indeterminato solo dopo il conseguimento del titolo durante l'a.s. 2026/2027 |
In entrambi i casi il docente svolge regolarmente il periodo annuale di formazione e prova secondo la normativa vigente.
2. Ripartizione delle assunzioni tra GAE e concorsi
Le assunzioni a tempo indeterminato, per tutti gli ordini e gradi di scuola, sia su posto comune sia su sostegno, seguono una ripartizione paritaria:
- 50% dei posti alle Graduatorie ad Esaurimento (GAE);
- 50% dei posti alle Graduatorie di Merito (GM) dei concorsi.
In via ordinaria, le nomine hanno decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2026.
3. Ordine di scorrimento delle graduatorie concorsuali
La quota concorsuale (50%) viene assegnata seguendo un ordine di priorità che varia tra i diversi ordini di scuola.
3.1 Scuola dell'infanzia e primaria
Fase 1 — Concorso ordinario 2016
Priorità assoluta ai vincitori del concorso ordinario 2016, fino a completo esaurimento delle graduatorie. Le graduatorie degli idonei 2016 sono decadute.
Fase 2 — Posti residui
Se restano posti dopo lo scorrimento del 2016:
- 25% alle graduatorie del concorso straordinario 2018 (comprese le fasce aggiuntive);
- 25% ai vincitori del concorso ordinario 2020 (a questa procedura anche l'eventuale posto dispari).
Esaurita la graduatoria dell'ordinario 2020, si procede nell'ordine con i vincitori dei concorsi PNRR 1 → PNRR 2 → PNRR 3.
Fase 3 — Utilizzo degli idonei
- idonei PNRR 1 (nel limite del 30% dei posti a bando);
- idonei PNRR 2 (nel limite del 30%);
- idonei PNRR 3 (nel limite del 30%);
- idonei del concorso ordinario 2020 (fino a esaurimento).
Fase 4
Elenchi regionali.
Fase finale (solo sostegno)
Scorrimento delle GPS di prima fascia e della mini-call veloce.
Educazione motoria nella scuola primaria
Si attinge prima ai vincitori, poi agli idonei (fino a esaurimento); eventuali posti residui coperti con lo scorrimento degli elenchi regionali.
3.2 Scuola secondaria di primo e secondo grado
Anche qui il contingente è ripartito al 50% tra GAE e GM. Per la quota concorsuale:
Fase 1 — Concorso ordinario 2016
Priorità assoluta ai vincitori 2016 fino a esaurimento. Idonei 2016 decaduti.
Fase 2 — Posti residui
- 40% alle graduatorie del concorso straordinario 2018 e relative fasce aggiuntive;
- 60% alle procedure successive, suddiviso in:
- 30% ai vincitori del concorso straordinario 2020;
- 30% ai vincitori del concorso ordinario 2020 (con l'eventuale posto dispari).
Esaurite tali graduatorie: vincitori PNRR 1 → PNRR 2 → PNRR 3.
Fase 3 — Utilizzo degli idonei
- idonei PNRR 1 (limite 30% dei posti a bando);
- idonei PNRR 2 (limite 30%);
- idonei PNRR 3 (limite 30%);
- idonei ordinario 2020 (fino a esaurimento);
- idonei straordinario 2020.
Fase 4
Elenchi regionali.
Fase finale (solo sostegno)
GPS di prima fascia e mini-call veloce.
4. Classi di concorso STEM
Per le classi A020, A026, A027, A028 e A041 si applica uno specifico ordine di scorrimento:
- vincitori del concorso ordinario STEM 2021;
- vincitori del concorso ordinario STEM 2022;
- idonei STEM 2021;
- idonei STEM 2022.
L'ordine è rigoroso, fino a esaurimento delle graduatorie. I posti residui non assegnati vengono coperti con lo scorrimento degli elenchi regionali.
5. Procedura informatizzata: presentazione della domanda
Le procedure sono interamente informatizzate. Le fasi si aprono a livello provinciale per le GAE e a livello regionale per le graduatorie concorsuali.
Accesso — tramite il servizio POLIS – Istanze OnLine, con una delle seguenti credenziali: SPID, CIE, eIDAS, credenziali dell'area riservata del Ministero (se ancora valide), CNS.
Fase 1 — Scelta delle province e delle graduatorie
Il sistema mostra tutti i turni di nomina cui l'aspirante può partecipare. Per ciascun turno è possibile:
- indicare l'ordine di preferenza delle province;
- indicare l'ordine di preferenza degli insegnamenti/graduatorie per cui si è inclusi;
- rinunciare a una o più graduatorie, province o insegnamenti.
Fase 2 — Scelta delle sedi
Gli aspiranti individuati nella Fase 1 possono accettare la proposta e scegliere le sedi, oppure rinunciare all'individuazione (uscendo dalla procedura di quel turno). Per ciascun turno si indica:
- ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche;
- un comune della provincia da usare in caso di indisponibilità delle sedi richieste;
- eventuale disponibilità ad accettare cattedre esterne, serali, carcerarie, ospedaliere, dei licei europei;
- possesso di titoli per posti speciali, metodi differenziati o lingua inglese nella primaria;
- preferenze sulle tipologie di posto di sostegno (ove previste);
- possesso dei requisiti per le precedenze L. 104/1992.
6. Accettazione della sede scolastica
6.1 Criteri generali
- L'accettazione va espressa entro 5 giorni dall'assegnazione.
- Deve avvenire esclusivamente tramite l'apposita funzione del sistema informativo (link nella notifica). Nessun'altra modalità è valida.
- La mancata accettazione entro il termine equivale a rinuncia alla nomina.
- La rinuncia comporta decadenza dall'assunzione e cancellazione dalla relativa graduatoria.
- L'accettazione comporta l'impossibilità di partecipare alle successive procedure di supplenza e di ottenere qualsiasi incarico a tempo determinato per il medesimo anno scolastico.
- La decorrenza del contratto non può mai essere antecedente al 1° settembre.
6.2 Docenti già di ruolo
L'accettazione della nuova sede comporta la decadenza automatica dal ruolo precedente: effetto immediato e irrevocabile.
6.3 Effetti sugli elenchi regionali
L'accettazione della sede (da qualsiasi procedura) comporta la cancellazione immediata dagli elenchi regionali → niente più proposte tramite quegli elenchi. La cancellazione non si estende alle altre graduatorie/procedure.
Al contrario, accettare una nomina dagli elenchi regionali non impedisce di accettare, nello stesso anno, una successiva nomina da un'altra graduatoria.
Esempio 2. Docente nominato dagli elenchi regionali → accetta la sede → successivamente riceve proposta da GM del concorso PNRR → può accettare la nuova nomina.
6.4 Docenti da GPS I fascia sostegno
- Prima fase (provinciale): al momento dell'assegnazione può accettare o rinunciare; in entrambi i casi non potrà più partecipare alle supplenze per lo stesso anno.
- Seconda fase (mini-call veloce): l'esclusione dalle supplenze scatta ancora prima, già con l'assegnazione della provincia (anche prima della scelta della sede).
6.5 Nuova proposta contestuale
Dopo aver accettato una sede, se arriva un'ulteriore proposta da un'altra graduatoria/procedura, il candidato può accettare la nuova sede rinunciando contestualmente alla precedente individuazione. La procedura è automatica.
6.6 Docenti in anno di prova nell'a.s. 2025/26 e nuova assunzione
Chi nel 2025/2026 svolge il periodo di formazione e prova (assunto a tempo indeterminato o con contratto finalizzato al ruolo da GPS I fascia sostegno) non viene cancellato subito dalle altre graduatorie.
La cancellazione (art. 13, c. 5, D.Lgs. 59/2017) opera solo dopo la conferma in ruolo, con decorrenza 1° settembre 2026. Fino a quella data — anche se ha superato la prova — il docente mantiene l'iscrizione nelle altre GM, GAE e graduatorie di istituto e può accettare una nuova proposta ritenuta più favorevole.
7. Compatibilità tra diverse nomine nello stesso anno scolastico
L'accettazione di una proposta (a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo) non impedisce di ricevere e accettare una successiva nomina nello stesso anno, anche se il docente ha già accettato la sede e assunto servizio.
La compatibilità riguarda, ad esempio:
- nomine su posto comune e sostegno;
- nomine su diverse classi di concorso;
- nomine da differenti procedure (ordinario, PNRR, altre), anche per la stessa classe/posto.
8. Rinuncia alla nomina: effetti e conseguenze
Regola generale: la rinuncia comporta la decadenza dalla graduatoria che ha generato la proposta.
8.1 Rinuncia da graduatoria concorsuale
- Cancellazione solo dalla graduatoria che ha generato la proposta;
- nessun effetto sulle altre graduatorie in cui si è inseriti;
- non impedisce di partecipare ad altre procedure/classi di concorso.
L'esclusione dalla graduatoria di provenienza è definitiva, anche per gli anni successivi.
8.2 Rinuncia da GAE
Occorre distinguere:
- Posto comune: cancellazione dalla GAE e dal corrispondente elenco del sostegno collegato. (Es.: rinuncia GAE Primaria posto comune → cancellato da GAE Primaria e dall'elenco sostegno Primaria.)
- Posto di sostegno: cancellazione solo dall'elenco del sostegno; si conserva la posizione nel posto comune (nelle GAE il sostegno è un elenco collegato, non una graduatoria autonoma). (Es.: rinuncia sostegno Primaria → cancellato dall'elenco sostegno, ma resta nella GAE Primaria posto comune.)
Anche qui l'esclusione dalla graduatoria di provenienza è definitiva.
8.3 Permanenza nelle altre graduatorie
La rinuncia incide solo sulla graduatoria/tipologia di posto interessata:
- rinuncia GAE Infanzia ≠ cancellazione GAE Primaria;
- rinuncia sul sostegno ≠ perdita del posto comune;
- rinuncia a una classe di concorso ≠ effetti sulle altre classi.
8.4 Attenzione alle preferenze espresse
La rinuncia a una provincia, classe di concorso o tipologia di posto comporta:
- esclusione da tutte le successive assegnazioni su quelle preferenze;
- rinuncia anche alle disponibilità che emergono in seguito;
- impossibilità di partecipare agli ulteriori scorrimenti su quelle preferenze.
9. Quote di riserva
Si applicano le quote di riserva della L. 68/1999 (artt. 3 e 18) e della Circolare ministeriale n. 248/2000, a favore delle categorie aventi diritto.
Principi chiave:
- GAE: ai fini della riserva la graduatoria è considerata unica, senza distinzione tra fasce (principio affermato dalla Corte di Cassazione);
- Concorso 2018: graduatoria ed elenco aggiuntivo costituiscono un'unica graduatoria ai fini della riserva;
- diritto alla riserva anche per orfani e, in alternativa, coniuge superstite di lavoratori deceduti/invalidati per causa di lavoro;
- restano ferme le riserve per volontari delle Forze Armate congedati senza demerito e altre categorie tutelate (es. servizio civile).
9.1 Graduatorie PNRR, surroghe e riserve
- Le graduatorie dei vincitori PNRR 1, 2 e 3 sono predisposte entro il limite dei posti a concorso; in caso di rinuncia possono essere integrate secondo le regole normative.
- Se la somma delle riserve supera il 50% dei posti a concorso, priorità alle riserve L. 68/1999 (categorie protette); le altre quote sono riparametrate proporzionalmente.
Reintegrazione in caso di rinuncia di un vincitore: il posto va a un candidato della stessa categoria del rinunciatario:
- rinunciatario vincitore per merito → sostituito dal successivo per merito;
- rinunciatario beneficiario di riserva → sostituito dal successivo della medesima categoria di riserva.
Idonei PNRR: graduatorie formate solo per merito (senza riserve); in caso di rinuncia nessuna surroga / reintegrazione.
10. Precedenza nella scelta della sede – Legge 104/1992
La precedenza L. 104/1992 rileva solo nella scelta della sede, non nella scelta della provincia (che segue rigorosamente l'ordine di graduatoria).
Ordine di riconoscimento della precedenza (dopo l'assegnazione della provincia)
- Art. 21 L. 104/1992 — personale disabile (anche non grave) con invalidità > 2/3 o minorazioni ascritte alle categorie previste;
- Art. 33, c. 6 L. 104/1992 — personale con disabilità in situazione di gravità;
- Art. 33, commi 5 e 7 L. 104/1992 — personale che assiste un familiare con disabilità grave, nei limiti dell'art. 13 del CCNI Mobilità.
Per il punto 3, la priorità spetta solo per l'assistenza a: figlio con disabilità grave (o fratelli/sorelle nei soli casi dell'art. 13); persona con disabilità grave sotto tutela legale; fratello/sorella con disabilità grave (casi art. 13); coniuge/unione civile/convivente di fatto con disabilità grave; genitore con disabilità grave.
11. Vincitori del concorso PNRR e conseguimento dell'abilitazione
Riguarda i vincitori PNRR assunti nell'a.s. 2025/26 con contratto a tempo determinato perché privi dell'abilitazione all'atto della nomina.
11.1 Abilitazione conseguita entro il 31 agosto 2026
- Assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2026;
- conferma nella medesima sede di servizio (o nella stessa provincia se la sede non è disponibile);
- decorrenza giuridica dal 1° settembre 2026; decorrenza economica dalla presa di servizio;
- svolgimento del periodo di formazione e prova (art. 13, c. 1, D.Lgs. 59/2017).
11.2 Mancato conseguimento entro il 31 agosto 2026
In linea generale: decadenza dalla procedura concorsuale e cancellazione dalla relativa graduatoria di merito.
11.3 Percorso abilitante non attivato/non concluso per cause non imputabili
Se il percorso universitario o accademico non è stato attivato o non si conclude entro il 31 agosto 2026 per cause non imputabili al docente → nuovo contratto a tempo determinato per l'a.s. 2026/27 nella stessa sede (o, in mancanza, nella stessa provincia).
| Cause imputabili al docente (→ decadenza) | Cause non imputabili (→ proroga) |
|---|---|
| Mancata frequenza delle attività formative | Mancata attivazione del percorso abilitante |
| Mancato superamento di esami/prove | Impossibilità di concludere entro il 31 agosto per ritardi organizzativi dell'ateneo/AFAM |
| Rinuncia o abbandono del percorso | Mancata conclusione per motivi dipendenti solo dall'istituzione erogante |
| Sospensione/interruzione per aspettativa, congedo o altre situazioni personali | — |
Solo nelle ipotesi non imputabili è consentita la proroga tramite nuovo contratto a tempo determinato. Unica salvezza tra le cause imputabili: tutela per le docenti in gravidanza.
12. Nomine dopo il 31 agosto
Agli aspiranti individuati dopo il 31 agosto viene assegnata solo la provincia di titolarità. La sede sarà attribuita partecipando alle operazioni di mobilità dell'anno scolastico successivo, sede in cui si svolge anche il periodo di formazione e prova.
Docenti della secondaria privi di abilitazione
- Se non abilitati al momento dell'individuazione sulla provincia → contratto a tempo determinato con decorrenza 1° settembre 2027.
- Se l'abilitazione è conseguita entro la sottoscrizione del contratto → contratto a tempo indeterminato, decorrenza giuridica 1° settembre 2027 ed economica dalla presa di servizio, con periodo di formazione e prova.
Assegnazione sede di servizio: nell'ambito della provincia di individuazione, sui posti vacanti disponibili dopo la mobilità 2027/2028 e prima dell'avvio delle procedure di reclutamento del medesimo anno.
13. Assunzioni con riserva a seguito di contenzioso
Per gli aspiranti inseriti con riserva in forza di provvedimenti giurisdizionali:
- gli Uffici danno immediata esecuzione alle sentenze, limitatamente alla graduatoria interessata;
- nei provvedimenti va indicato espressamente che l'assunzione avviene in esecuzione della pronuncia (autorità, numero e anno della sentenza), con clausola risolutiva espressa in caso di esito definitivo sfavorevole;
- se il contenzioso è ancora pendente: immissione in ruolo con riserva (se il dispositivo lo consente) oppure accantonamento del posto fino alla definizione del giudizio.
14. Gestione dei posti residui
Per garantire la copertura integrale del contingente autorizzato, i posti non assegnati vengono redistribuiti tra le graduatorie:
- GM esaurita/incapiente → posti residui alla GAE corrispondente;
- GAE esaurita/incapiente → posti residui alla GM.
14.1 Restituzione dei posti alle GM
Negli anni in cui una graduatoria concorsuale non era disponibile in tempo, i posti spettanti alle GM erano stati attribuiti provvisoriamente alle GAE. Una volta disponibile la graduatoria concorsuale, si procede alla restituzione dei posti alle GM.
- In caso di numero dispari di posti, l'unità eccedente va alla graduatoria penalizzata nelle precedenti ripartizioni; in assenza di penalizzazioni pregresse, alle GM.
14.2 Posti comunicati dopo la chiusura della mobilità
Le disponibilità che emergono dopo la chiusura della mobilità (es. cessazioni comunicate tardivamente) non possono essere usate per le immissioni in ruolo: non incrementano il contingente, non diventano sedi disponibili, restano escluse dal reclutamento a tempo indeterminato dell'anno.
15. Scuole speciali e didattica differenziata
Scuole speciali per minorati della vista e dell'udito
- Assunzioni solo da GAE o da graduatorie concorsuali ancora vigenti;
- necessario lo specifico titolo di specializzazione, da dichiarare nell'apposita sezione della domanda;
- vincolo di permanenza quinquennale nella sede/tipologia di insegnamento.
Posti a didattica differenziata (Infanzia e Primaria)
Per i posti funzionanti secondo metodi riconosciuti (es. Montessori, Agazzi, Pizzigoni), le nomine spettano solo ai docenti con la relativa specializzazione metodologica, posseduta nei termini e dichiarata in domanda; in assenza del titolo, niente nomina su quei posti.
16. Adempimenti successivi alla nomina e presa di servizio
Verifica dei requisiti e del punteggio
Entro 3 giorni dall'individuazione, l'Ufficio scolastico avvia le verifiche su regolarità del punteggio e possesso dei titoli dichiarati, nel rispetto della normativa sull'autocertificazione (inclusi i requisiti di accesso alla procedura).
Primaria e insegnamento della lingua inglese
Le nomine seguono la graduatoria generale per ordine di posizione, anche per i posti che richiedono l'inglese. Al momento dell'accettazione il docente dichiara se possiede i requisiti; in mancanza, è tenuto a frequentare il primo corso utile di formazione dell'Amministrazione (obbligo comunicato anche al dirigente scolastico).
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Il neoassunto può chiedere la trasformazione in part-time (anche se assunto con procedure straordinarie o contratto finalizzato al ruolo), dopo la presa di servizio; il contratto è sottoscritto con il dirigente scolastico della scuola di assegnazione.
Differimento della presa di servizio
- Consentito in presenza di giustificato motivo (es. malattia o altre situazioni non imputabili); si può differire sia l'assunzione effettiva sia la decorrenza economica.
- Comporta decadenza dalla nomina se manca un valido e documentato motivo.
17. Incompatibilità e dichiarazioni obbligatorie
Alla presa di servizio il personale dichiara di non avere rapporti di lavoro pubblici/privati incompatibili né di trovarsi in situazioni di incompatibilità di legge. Se l'incompatibilità emerge dopo il contratto, il dirigente adotta i provvedimenti conseguenti, fino all'annullamento del rapporto se non rimovibile.
Attività assolutamente incompatibili
- attività commerciali o imprenditoriali;
- incarichi/rapporti presso altre P.A. (salvo casi espressamente previsti).
Attività subordinate ad autorizzazione
- esercizio di libere professioni;
- incarichi professionali esterni;
- collaborazioni retribuite non escluse dalla normativa.
Attività consentite senza autorizzazione
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e opere dell'ingegno;
- incarichi con solo rimborso spese documentate;
- altre attività espressamente escluse dal regime delle incompatibilità.
Cosa non è consentito
- differire l'intero anno scolastico per concludere attività incompatibili in essere;
- chiedere, alla presa di servizio, aspettative per proseguire un altro rapporto di lavoro o per completare/superare un periodo di prova presso altro datore.
L'incompatibilità va rimossa prima della presa di servizio; non può essere superata con una preventiva richiesta di aspettativa. Non sono utilizzabili a tal fine né l'aspettativa per motivi di lavoro (art. 18 CCNL 2006/2009) né l'art. 23-bis del D.Lgs. 165/2001. Se la cessazione richiede tempi tecnici, è opportuno concordare tempestivamente con il dirigente un ragionevole differimento della presa di servizio.
18. Perfezionamento del contratto senza assunzione effettiva del servizio
In alcune situazioni si può firmare il contratto senza assumere subito servizio.
Maternità e interdizione per gravi complicanze della gravidanza
La lavoratrice in interdizione anticipata o in congedo obbligatorio di maternità può sottoscrivere il contratto e differire la presa di servizio, comunicando la situazione al dirigente e presentando la documentazione sanitaria. Il contratto produce regolarmente effetti giuridici ed economici, senza necessità di presenza fisica; l'amministrazione non può rifiutare il perfezionamento.
Dottorato di ricerca, borse di studio e assegni di ricerca
Chi è impegnato in dottorato, titolare di borsa di studio o assegno di ricerca può sottoscrivere il contratto e chiedere contestualmente il congedo straordinario per motivi di studio o l'aspettativa senza assegni, secondo la normativa vigente. Anche in questo caso il rapporto si perfeziona regolarmente senza assunzione immediata del servizio.
Sintesi delle date e scadenze chiave
| Data / Termine | Rilevanza |
|---|---|
| 1° settembre 2026 | Decorrenza giuridica ordinaria delle nomine; conferma in ruolo dei docenti in anno di prova 2025/26; assunzione a tempo indeterminato dei vincitori PNRR che conseguono l'abilitazione |
| 31 agosto 2026 | Termine per il conseguimento dell'abilitazione (vincitori PNRR a T.D.) |
| 1° settembre 2027 | Decorrenza per le nomine della secondaria disposte dopo il 31 agosto (con sede da mobilità 2027/28) |
| Entro 5 giorni | Termine per l'accettazione della sede assegnata |
| Entro 3 giorni | Avvio delle verifiche su punteggio e titoli dopo l'individuazione |
| Vincolo quinquennale | Permanenza minima per i posti nelle scuole speciali vista/udito |
Punti di attenzione operativi
- Rinuncia = decadenza definitiva dalla graduatoria di provenienza, anche per gli anni successivi.
- Mancata indicazione di una preferenza = rinuncia a tutti gli effetti.
- Accettazione della sede = fuori dalle supplenze per l'intero anno scolastico e cancellazione immediata dagli elenchi regionali.
- Idonei PNRR: in caso di rinuncia nessuno scorrimento/surroga.
- Docenti già di ruolo: accettare una nuova sede fa decadere il ruolo precedente in modo irrevocabile.
- Incompatibilità: da rimuovere prima della presa di servizio, non aggirabile con aspettativa preventiva.
Fonti normative richiamate: D.Lgs. 59/2017 (art. 13); L. 104/1992 (artt. 21, 33 commi 5-6-7); L. 68/1999 (artt. 3 e 18); Circolare ministeriale n. 248/2000; nota DGPER n. 95354/2025; CCNI Mobilità (art. 13); CCNL 2006/2009 (art. 18); D.Lgs. 165/2001 (art. 23-bis).
Documento a scopo informativo. In caso di dubbi fanno sempre fede la normativa ufficiale e i provvedimenti dell'Amministrazione.