Il corso di specializzazione alle attività didattiche per il sostegno (TFA) rappresenta un percorso di formazione propedeutico per gli aspiranti docenti che desiderano avere la possibilità di accedere al ruolo su posto di sostegno.
Per iscriversi al corso, è necessario superare determinate prove di ammissione, che consistono in una pre-selettiva, uno scritto (causa emergenza Covid-19 lo scritto è stato sostituito con una prova pratica) e una prova orale.
Superate le prove, l’aspirante docente può iscriversi al corso di specializzazione sul sostegno e una volta concluso, inserirsi nelle GPS Sostegno prima fascia, avendo la priorità negli incarichi rispetto ai colleghi non specializzati e inseriti in GPS Sostegno seconda fascia.
Requisiti accesso Corso di specializzazione TFA sostegno scuola dell’infanzia e primaria
Sono ammessi alla selezione per i corsi di sostegno scuola dell’infanzia e primaria i soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- Laurea in Scienze della formazione primaria (in qualsiasi anno conseguita)
- diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02
- analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente
Tra i diplomi magistrale sono titoli validi anche:
- diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico
- diploma sperimentale a indirizzo linguistico
Requisiti accesso Corso specializzazione sostegno secondaria primo e secondo grado
Sono ammessi alla selezione per i corsi di sostegno scuola secondaria i soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- abilitazione specifica sulla classe di concorso
- laurea coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso+ 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche di cui al DM n. 616/2017
- sia docenti di ruolo che precari
- Sono ammessi direttamente alla prova scritta – senza partecipare al test preselettivo – i docenti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura.
- Gli ITP partecipano con il diploma.
In deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, sono ammessi direttamente alla prova scritta i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’ateneo.
Non possono partecipare alle selezioni:
- i diplomati magistrale che hanno conseguito il titolo dopo il 2001/02 (per l’infanzia e la primaria)
- i laureati privi dei 24 CFU (per la secondaria)
- i diplomati il cui titolo non dà accesso a nessuna delle classi di concorso della Tabella B allegata al DPR 19/2016 (per la secondaria)
- i laureati con i 24 CFU ma con il titolo (la laurea) non idoneo all’insegnamento, ossia privo di quelle discipline e CFU senza i quali non si può accedere ad una delle classi di concorso (per la secondaria)