Abbiamo raccolto le domande più frequenti sul corso di formazione e sull'esame finale per il personale ATA, introdotti dal Decreto Ministeriale del 12 luglio 2024, n. 140. Qui troverai tutte le risposte utili per chiarire ogni dubbio.
1. Chi può accedere al corso di formazione?
Possono accedere al corso tutti i dipendenti ATA a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'area per cui si richiede la posizione economica. Sono inclusi anche:
- Il personale ATA in servizio presso scuole italiane all’estero.
- Coloro che sono collocati fuori ruolo.
Nota: L'anno scolastico in corso non è conteggiato per il calcolo dei cinque anni.
2. Il corso è obbligatorio?
Sì, la partecipazione al corso di formazione è obbligatoria per accedere alla prova finale. Una frequenza inferiore ai tre quarti della durata del corso comporta l’esclusione dalla procedura.
3. Come si svolge il corso di formazione?
Il corso si svolge interamente online, in modalità e-learning, attraverso una piattaforma dedicata. Include videolezioni che devono essere completate autonomamente entro 45 giorni dall’avvio del corso.
4. La partecipazione al corso è considerata servizio?
Sì, la frequenza del corso è considerata servizio a tutti gli effetti. Inoltre, il personale assente dal servizio per giustificato motivo può comunque partecipare alle attività formative.
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5. In cosa consiste l'esame finale?
L’esame finale consiste in un test a risposta multipla con 20 domande. Le caratteristiche principali del test sono:
- Punteggio: Risposta corretta vale 1 punto; risposta errata o mancata vale 0 punti.
- Durata: 30 minuti (con tempi aggiuntivi per candidati con disabilità o DSA).
- Domande: Distinte per profilo professionale e posizione economica, somministrate in ordine casuale.
6. Quando e dove si svolgerà l'esame finale?
Il calendario dell’esame, con data e ora, sarà pubblicato sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima. L’esame si terrà a distanza.
7. Cosa accade in caso di mancata frequenza o di assenza al test?
La mancata partecipazione al corso o all'esame finale comporta l’esclusione dalla procedura e la decadenza dal diritto alla posizione economica.
8. Come saranno stilate le graduatorie?
Le graduatorie saranno provinciali e ordinate in base al punteggio ottenuto nel test finale. In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. Ulteriori criteri di preferenza sono definiti dall’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, come modificato.
9. Cosa accade alle posizioni economiche in caso di cessazione dal servizio?
Le posizioni economiche decadono con la cessazione dal servizio o la progressione a un’altra area. Tuttavia, se la nuova posizione retributiva è inferiore alla somma di stipendio e posizione economica precedenti, il beneficio viene mantenuto ad personam fino alla compensazione.
10. Dove trovare maggiori informazioni?
Maggiori dettagli sono disponibili nel Decreto Ministeriale del 12 luglio 2024, n. 140, e nelle comunicazioni ufficiali del Ministero pubblicate sul relativo sito.