Nel sistema delle assegnazioni provvisorie e delle utilizzazioni, il punteggio e le precedenze hanno un ruolo fondamentale. Confasi Scuola ritiene importante chiarire questi aspetti, perché una domanda compilata correttamente può fare la differenza nell’esito della procedura annuale.

Per le assegnazioni provvisorie il punteggio non segue le stesse regole della mobilità ordinaria. Nei trasferimenti, infatti, vengono valutati anche l’anzianità di servizio e i titoli culturali. Nell’assegnazione provvisoria, invece, il punteggio è collegato esclusivamente alle esigenze di famiglia.

Questo significa che il docente o il personale ATA non ottiene punti per gli anni di servizio svolti o per ulteriori titoli posseduti. La valutazione riguarda soprattutto il ricongiungimento, la presenza di figli e particolari situazioni di cura e assistenza.

  • Per il ricongiungimento spettano 6 punti ai docenti e 24 punti al personale ATA.
  • Il ricongiungimento può riguardare coniuge, figli, genitori, parte dell’unione civile o convivente di fatto.
  • Il punteggio vale solo per le scuole del Comune di residenza del familiare.
  • Il familiare deve risiedere nel Comune richiesto da almeno tre mesi prima della scadenza della domanda.
  • Per il ricongiungimento al genitore, il punteggio non spetta se il genitore ha meno di 65 anni.

Un errore frequente è pensare che il punteggio di ricongiungimento valga per tutta la provincia. Non è così: se si indicano scuole situate in comuni diversi da quello di residenza del familiare, il punteggio per il ricongiungimento non viene attribuito su quelle preferenze.

Anche i figli incidono sul punteggio. Per i figli di età inferiore a 6 anni sono previsti 5 punti per i docenti e 16 punti per il personale ATA. Il punteggio spetta anche se il bambino compie 6 anni nell’anno solare in cui si effettua il movimento.

Per i figli di età compresa tra 6 e 18 anni spettano invece 4 punti ai docenti e 12 punti al personale ATA. Anche in questo caso il beneficio è riconosciuto se il figlio compie 18 anni nell’anno solare di riferimento.

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Non te ne pentirai...

Un ulteriore punteggio è previsto per situazioni di cura e assistenza. Sono riconosciuti 6 punti ai docenti e 24 punti al personale ATA per l’assistenza a figli con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, oppure tossicodipendenti. Lo stesso punteggio può spettare per l’assistenza a coniuge o genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro, quando l’assistenza possa essere prestata soltanto nel Comune richiesto.

Accanto al punteggio esiste però un elemento ancora più incisivo: le precedenze. Le precedenze non aggiungono punti, ma consentono di essere trattati prima rispetto ad altri aspiranti che non ne sono in possesso o che hanno una precedenza collocata in posizione inferiore.

  • Hanno massima priorità i docenti non vedenti e quelli emodializzati.
  • Rientrano tra le precedenze le situazioni di disabilità personale previste dalla Legge 104/1992.
  • Sono tutelati i lavoratori che assistono familiari con disabilità grave.
  • È prevista una precedenza importante per chi ha figli di età inferiore a 6 anni.
  • Per i figli tra 6 e 14 anni la precedenza opera solo nelle assegnazioni interprovinciali.
  • Sono previste tutele anche per coniugi di militari trasferiti d’ufficio, amministratori locali e personale perdente posto.

La precedenza deve essere indicata correttamente nella domanda e deve essere supportata dalla documentazione richiesta. In alcuni casi è necessario rispettare anche un preciso ordine nell’indicazione delle preferenze, ad esempio inserendo come prima preferenza il Comune previsto dalla normativa.

Una novità importante riguarda l’assistenza a familiari con disabilità grave. È stata superata la figura del referente unico dell’assistenza: oggi più familiari aventi diritto possono fruire delle tutele previste per assistere lo stesso soggetto, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa.

Per il personale scolastico è quindi fondamentale distinguere tra punteggio e precedenza. Il punteggio serve a collocare il richiedente in graduatoria, ma la precedenza può modificare l’ordine di trattamento della domanda. Per questo Confasi Scuola invita docenti e ATA a verificare con attenzione requisiti, dichiarazioni, certificazioni e preferenze inserite.

Il presente articolo è stato redatto facendo riferimento alla disciplina contrattuale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente e ATA, al CCNI sulla mobilità annuale, con particolare riferimento alle tabelle dei punteggi, all’articolo 8 sulle precedenze e alla Legge 104/1992.