Si apre la fase operativa per chi è inserito con riserva nelle Graduatorie provinciali per le supplenze. Dal 15 giugno 2026 sono attive le funzioni telematiche per confermare titoli e servizio, in vista degli incarichi per il prossimo anno scolastico.

Cos'è lo scioglimento della riserva

È la procedura che permette ai docenti di confermare il conseguimento di un titolo dichiarato a marzo. Riguarda chi è inserito con riserva nella I fascia delle GPS per posti comuni e di sostegno e ha conseguito l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026. La stessa finestra vale per chi è inserito con riserva negli elenchi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni e negli elenchi relativi agli istituti di cui all'articolo 67 del Testo Unico.

Nello stesso periodo si presenta anche l'istanza di conferma dei titoli di servizio maturati nel corrente anno scolastico, ai fini della valutabilità in graduatoria.

Le date da segnare

  • Dal 15 giugno 2026 (ore 9.00) al 2 luglio 2026 (ore 23.59): funzioni telematiche per lo scioglimento della riserva e la conferma del servizio.
  • 30 giugno 2026: termine ultimo per il conseguimento del titolo o la maturazione del servizio.
  • Dal 16 al 29 luglio 2026: istanza per la scelta delle 150 preferenze (supplenze al 31 agosto o al 30 giugno).

Come si presenta la domanda

L'istanza va presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale Unico del reclutamento.

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Cosa accade se non si presenta domanda

La mancata istanza di scioglimento comporta l'inserimento nella fascia spettante in base ai titoli già posseduti. Per il servizio, in assenza di conferma, la valutazione si ferma alla data del 16 marzo 2026. Va ricordato inoltre che la mancata compilazione delle 150 preferenze a luglio equivale a rinuncia agli incarichi a tempo determinato da GaE e GPS per l'anno scolastico in corso.

Algoritmo e ripescaggio

La nuova ordinanza interviene sul meccanismo di assegnazione. Le disponibilità sopraggiunte, anche per rinunce altrui, vengono riassegnate scorrendo nuovamente la graduatoria, con priorità a chi non ha ancora ottenuto un incarico: chi era rimasto escluso nel proprio turno non viene più considerato rinunciatario definitivo. La mancata indicazione di tutte le sedi non è una rinuncia generalizzata, ma vale solo per le sedi non espresse, e se si libera una sede scelta l'algoritmo deve riconsiderare il docente. Prima dell'avvio della procedura, gli Uffici scolastici territoriali aggregano gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore per incrementare l'entità oraria delle supplenze a livello provinciale.

Continuità e docenti di ruolo

La procedura di continuità didattica riguarda esclusivamente i docenti supplenti. Per i docenti già di ruolo la continuità è garantita dai criteri di assegnazione alle classi deliberati dal collegio dei docenti, dove prevalgono la tutela dei beneficiari della Legge 104 e la continuità già esistente, salvo situazioni particolari.

Riferimenti normativi: Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026; Avviso n. 15215 dell'11 giugno 2026; articolo 67 del Testo Unico; Legge 104.