Fa seguito alla sentenza n.9795 del 14 settembre 2021, che ha annullato il D.I. n. 182/2020, la nota del Ministero dell’Istruzione, recanti le indicazioni operative sulla redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l’anno scolastico 2021-2022.

Necessaria in quanto il decreto abrogato aveva introdotto nuovi modelli di PEI a livello nazionale, per ogni ordine e grado di scuola, intervenendo anche su altri aspetti tra cui l’esonero generalizzato per gli alunni con disabilità, la marginalizzazione del ruolo della famiglia all’interno del GLO e la rigida predeterminazione del range orario delle ore di sostegno.

Proprio su questi e altri aspetti la nota interviene, chiarendo che il riferimento normativo vigente rimane il decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm..ii.. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente: a) al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2) e ai Gruppi per l'inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11).

Sempre il D.lgs.66/2017 contiene disposizioni relative all’assegnazione delle misure di sostegno, sottolineando un aspetto incontrovertibile del processo di inclusione, ovvero l’assoluta necessità di dare continuità all’azione educativa e didattica a favore di bambini e bambine, alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità, nel rispetto delle norme sancite dalla Carta Costituzionale e dell’assoluta preminenza del diritto allo studio.

La nota del MI chiarisce che le Istituzioni scolastiche per l’elaborazione dei PEI potranno ricorrere alla modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni contenute agli artt. 7 e 9 del D.Lgs 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza del TAR:

  • Composizioni e funzioni del GLO;
  • Possibilità di frequenza con orario ridotto;
  • Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità;
  • Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza. indicati nella sentenza,

A seguire viene riportato, con diretto riferimento alla sentenza n.9795 del 14 settembre 2021, quanto riferito in merito a:

Composizione e funzioni del GLO:
si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione - che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa - incidente sulle garanzie procedimentali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020); Ministero dell’Istruzione - D.G. per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico 3 Possibilità di frequenza con orario ridotto: non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria - con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull’obbligo di frequenza - in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) DI 182/2020];

Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità:
non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) DI 182/2020).

Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza:
in assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni – che dovrà attuarsi mediante l’adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute - non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale” (Art. 18, DI 182/2020).