Mobilità Territoriale nella Scuola: Le Regole del CCNI Art. 3

La mobilità territoriale è un aspetto cruciale per il personale scolastico, in particolare per i docenti e il personale ATA che intendono trasferirsi in un'altra sede per motivi personali, familiari o professionali. Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) per la mobilità scolastica 2025-2028 introduce alcune novità rilevanti, disciplinate dall’Articolo 3 del CCNI, che stabilisce le regole e i criteri per la mobilità territoriale.

1. Definizione e Ambito di Applicazione

La mobilità territoriale consente ai docenti e al personale ATA di trasferirsi da una scuola all’altra, sia all’interno della stessa provincia che tra province diverse. Le nuove regole stabilite per il triennio 2025/26 - 2027/28 sono applicabili a tutto il personale della scuola con contratto a tempo indeterminato.

Il trasferimento può avvenire su richiesta individuale oppure per esigenze dell’amministrazione, come nel caso di soprannumerarietà dovuta al dimensionamento scolastico.

2. Procedure e Scadenze

  • Presentazione della domanda: i docenti e il personale ATA devono presentare la domanda di mobilità nei termini previsti dall’apposita Ordinanza Ministeriale (O.M.). In caso di nomina a tempo indeterminato successiva alla scadenza della domanda, è possibile essere riammessi nei termini entro 5 giorni dalla nomina.
  • Codice scuola: le preferenze espresse dai docenti devono essere indicate con il codice dell'istituzione scolastica autonoma.
  • Deroghe per sicurezza e situazioni particolari: in casi eccezionali, il Ministro dell'Istruzione può disporre trasferimenti d'ufficio per motivi di sicurezza personale o in applicazione delle speciali misure di protezione previste dal D.L. 15 maggio 1991, n. 8.
  • Violenza di genere: le lavoratrici vittime di violenza possono richiedere il trasferimento in qualsiasi momento presentando un’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 oppure un atto del tribunale che attesti la loro condizione.

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3. Categorie di Movimenti

La mobilità territoriale si divide in tre fasi principali:

  • Prima fase: trasferimenti all'interno dello stesso comune.
  • Seconda fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia.
  • Terza fase: trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale, che possono avvenire solo per il 50% delle disponibilità provinciali, tenendo conto anche del personale in esubero.

4. Vincoli e Precedenze

Esistono alcuni vincoli che limitano la possibilità di presentare domanda di mobilità, tra cui:

  • Obbligo di permanenza: il personale neo-assunto deve restare nella sede di assegnazione per un periodo minimo prima di poter chiedere il trasferimento.
  • Precedenze: alcuni soggetti, come chi assiste familiari con gravi disabilità ai sensi della **Legge 104/1992**, hanno diritto a precedenze nelle operazioni di mobilità.
  • Deroghe per esigenze familiari: è possibile indicare un comune di ricongiungimento familiare, a condizione che il parente vi risieda da almeno tre mesi.

Conclusione

La mobilità territoriale rappresenta un'opportunità per il personale della scuola di migliorare la propria condizione lavorativa e familiare. Tuttavia, le regole stabilite dal CCNI 2025-2028 impongono vincoli e criteri precisi, per garantire il rispetto delle esigenze dell'amministrazione scolastica e la continuità didattica degli studenti.

Per approfondire tutti i dettagli, si consiglia di consultare direttamente il testo dell’Articolo 3 del CCNI sulla mobilità territoriale.