L’articolo 14 dell’Ordinanza Ministeriale 88/2024 è uno dei punti chiave che disciplina il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto. Il focus di questo articolo è principalmente sulle sanzioni e sulle cause di esclusione per coloro che, pur essendo iscritti nelle graduatorie, non rispettano le regole contrattuali o non adempiono ai loro obblighi in materia di supplenze.
In particolare, le disposizioni contenute nell’articolo regolano le sanzioni in caso di:
- Rinuncia a una proposta di supplenza, sia a tempo determinato annuale che fino al termine delle attività didattiche.
- Mancata assunzione di servizio entro il termine previsto dopo l'accettazione dell'incarico.
- Abbandono della supplenza, una volta accettato il contratto, senza giustificato motivo.
Rinuncia a una supplenza
Secondo l’articolo 14, nel caso in cui un docente rinunci a una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno (supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche), senza un giustificato motivo, ciò comporta l’applicazione di sanzioni che prevedono l’esclusione da tutte le supplenze al 31 agosto o al 30 giugno per l’anno scolastico in corso. Questo tipo di esclusione riguarda non solo le graduatorie provinciali, ma anche quelle di istituto.
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Per i docenti che, invece, abbandonano il servizio dopo l’accettazione di una supplenza, le conseguenze sono ancora più severe. Infatti, l’abbandono della supplenza comporta l’esclusione da tutte le graduatorie per supplenze, incluse quelle d’istituto, per l’intero anno scolastico in corso. Questo significa che il docente non potrà ricevere ulteriori proposte di incarichi né a breve né a lungo termine per tutto l’anno scolastico.
Conseguenze dell'abbandono del servizio
Nel dettaglio, l’articolo 14 precisa che il comportamento scorretto dei docenti ha delle ripercussioni rilevanti sia per l’anno scolastico in corso che per eventuali rinnovi. Le sanzioni, come l’esclusione dalle graduatorie, possono essere applicate anche l’anno successivo, secondo le specifiche condizioni contrattuali previste dall'ordinanza. Inoltre, il docente che rinuncia o abbandona l'incarico potrebbe essere soggetto anche a sanzioni disciplinari a livello di istituto, sulla base delle normative interne delle singole scuole.
Regole specifiche per la mancata assunzione di servizio
Inoltre, l'articolo chiarisce che in caso di mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione di una proposta di supplenza, il docente è considerato inadempiente e soggetto a esclusione dalle successive proposte di incarico. Tuttavia, questa disposizione non si applica se il docente è in grado di giustificare adeguatamente la mancata assunzione del servizio (ad esempio, per motivi di salute o altre cause documentate e riconosciute dalle norme in vigore).
Un aspetto importante riguarda l’applicazione di tali regole anche nel contesto delle graduatorie di istituto. Nel caso in cui le graduatorie provinciali risultino esaurite, le scuole possono attingere dalle graduatorie di istituto, e in questo contesto, l’articolo 14 garantisce che le sanzioni si applichino anche per gli incarichi a livello di istituto.
Conclusioni
L’articolo 14 dell’Ordinanza Ministeriale 88/2024 stabilisce regole precise per garantire il rispetto degli impegni presi dai docenti inseriti nelle graduatorie. La rinuncia, la mancata presa di servizio o l'abbandono del servizio sono comportamenti che non solo pregiudicano la continuità didattica, ma causano anche gravi sanzioni per il docente coinvolto, con ripercussioni sulle sue opportunità lavorative future. L'obiettivo dell’articolo è dunque quello di tutelare la qualità e la continuità dell'insegnamento, oltre a mantenere un sistema equo per tutti i candidati nelle graduatorie.
Le normative di riferimento sono contenute nell’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, che regola l'aggiornamento e l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2024-2026.