I permessi del personale ATA nel comparto scuola sono regolamentati dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) e garantiscono ai dipendenti specifici diritti in termini di assenze giustificate dal lavoro. È fondamentale conoscere le tipologie di permessi disponibili, nonché le procedure corrette per richiederli.
Il personale ATA può usufruire di diverse tipologie di permessi:
- Permessi retribuiti: comprendono i permessi per motivi personali o familiari, che possono essere concessi per un massimo di 3 giorni all'anno, e i permessi per lutto, concessi per un periodo massimo di 3 giorni consecutivi.
- Permessi brevi: il personale può richiedere permessi brevi, che devono essere recuperati entro i due mesi successivi alla fruizione. Ogni permesso breve non può superare la metà dell'orario di servizio giornaliero.
- Permessi per la formazione: il personale ATA ha diritto a permessi retribuiti per partecipare a corsi di formazione, fino a un massimo di 150 ore nell'arco di un triennio, come previsto dall’art. 64 del CCNL.
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Per richiedere i permessi, il personale ATA deve seguire le procedure stabilite dalla propria amministrazione scolastica, presentando la richiesta con un anticipo adeguato e allegando la documentazione necessaria, laddove richiesto.
Il mancato rispetto delle procedure potrebbe comportare il rifiuto del permesso o la richiesta di giustificazioni ulteriori. È quindi importante essere informati sui propri diritti e sulle modalità corrette di fruizione.
La normativa di riferimento per i permessi del personale ATA è il CCNL 2019-2021, art. 31 e seguenti.