La Corte di Cassazione si è espressa riguardo alla questione della valutazione del servizio prestato all’estero per i docenti, includendo specificamente l’anno 2013. La causa in esame riguardava una docente che richiedeva la ricostruzione della carriera con il riconoscimento del servizio prestato negli anni 2013 e 2014, in base all’art. 673 del d.lgs. n. 297 del 1994. Di seguito le motivazioni del giudice.
Il Contesto della Sentenza
Il Tribunale di Roma aveva inizialmente respinto la richiesta, ritenendo non più vigente la norma invocata, a causa della sopravvenuta contrattazione collettiva. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva accolto il ricorso della lavoratrice, affermando che la norma fosse ancora applicabile ratione temporis. Il Ministero dell’Istruzione (MIUR) ha quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando il riconoscimento dell’anzianità di servizio per l’anno 2013.
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Il Cuore della Controversia
La questione principale riguardava la "supervalutazione" del servizio prestato all’estero nel 2013, in quanto l’art. 1 del d.l. n. 3 del 2014 aveva previsto il blocco della valutazione dell’anzianità di servizio per tutto il personale scolastico per quell’anno. La Corte ha ritenuto che, pur se il blocco degli scatti stipendiali era in vigore per il 2013, questo non avrebbe dovuto influire sulla progressione di carriera ai fini giuridici.
Motivazioni della Corte
- Le disposizioni sul blocco degli scatti stipendiali e delle posizioni economiche, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, sono disposizioni eccezionali che devono essere interpretate in senso letterale e strettamente adatte al loro scopo di contenimento della spesa pubblica.
- Il blocco riguardava solo gli effetti economici della progressione di carriera, senza intaccare il riconoscimento giuridico degli anni di servizio ai fini dell’inquadramento.
- Il ricorso del MIUR era quindi infondato perché estendeva il blocco oltre il suo scopo, coinvolgendo aspetti giuridici della carriera che non erano previsti dalle disposizioni di legge.
Conclusioni della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso del MIUR, stabilendo che l'anno 2013, sebbene soggetto a blocco per quanto riguarda gli incrementi economici, doveva essere comunque considerato per il riconoscimento giuridico della carriera. Le spese del giudizio sono state assegnate al MIUR.
Normativa di Riferimento
La decisione si basa su un’interpretazione restrittiva delle norme eccezionali di blocco economico, in particolare l’art. 9 del d.l. 78/2010 e successive modifiche, che non estendono i loro effetti alla progressione giuridica della carriera.