Il Tar Sicilia con sentenza n. 2575/2021 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul riconoscimento della validità del titolo estero ai fini dell’inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS.
Detta pronuncia, ha gettato nel caos tutti quei docenti che hanno riposto svariate aspettative sull’acquisizione del titolo estero, sul loro inserimento in graduatoria e sul decreto cautelare del 17 agosto che ha disposto, in modo positivo, anche in ordine all’accantonamento dei posti per coloro che avevano acquisito il titolo estero in corso di riconoscimento con domanda presentata nei termini.
Con l’emanazione della predetta sentenza infatti, viene meno il decreto cautelare sopra citato creando innumerevoli dubbi e perplessità anche sulla corretta applicazione dei criteri di giurisdizione alla luce delle pronunce precedenti.
Sul punto, è doveroso precisare che di recente, il Consiglio di stato, in linea con gli orientamenti della Cassazione anche a Sezioni Unite, ha delineato una distinzione tra le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (GAE) del personale docente, non considerate procedure concorsuali, e di cui si è esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo e la ben diversa ipotesi, che ha quale presupposto le graduatorie d'istituto, a cui il Dirigente scolastico attinge per supplenze annuali o temporanee, ove la domanda giudiziale riguarda direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo di formazioni di tali graduatorie a cui corrisponde una posizione soggettiva di interesse legittimo.
Si è affermato infatti che nonostante la generale sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative al collocamento nelle graduatorie permanenti (GAE) del personale docente, nelle controversie riguardanti le graduatorie di istituto si è giunti ad una diversa conclusione poiché in tale caso, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale.
Di contro, occorre sottolineare che sussiste un orientamento giurisprudenziale diametralmente opposto che, seppur meno recente, ha ritenuto sussistente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, escludendo tutti quegli elementi che inducano a ritenere che, in tale ipotesi, ci si trovi di fronte ad una procedura concorsuale in senso tecnico.
A parer di chi scrive, quindi, nonostante l’orientamento contrapposto, si ritiene che sia plausibile impugnare la sentenza pubblicata in data odierna e ciò non solo per dar seguito all’orientamento giurisprudenziale sopra sintetizzato e più recente, ma anche per garantire una maggior tutela ed uniformità giurisdizionale a tutti quei docenti che oggi vedono lesi i propri diritti stante l’esistente vuoto normativo che spinge ad evidenti disparità di trattamento tra chi, nonostante l’identità di posizione, negli anni, è stato immesso in ruolo.
Scritto dall'Avv. Rossella Galluzzo
esperta in Diritto Scolastico ed Amministrativo